Decreto 26 Luglio 1999 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/9/99, n. 226, s.g. "Individuzione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'articolo 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 1999." IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE VISTO l'art. 197, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi come sostituito dall'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere; VISTO l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata; VISTA la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato; VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione è stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo; VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale è stato affidato alla Direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attività programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata; RILEVATO che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 1999, alla individuazione dei settori e delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'articolo 9, lettera c), della legge n. 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata, nonché all'indicazione dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato; CONSIDERATO che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attività di recente diffusione sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti; SENTITO il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al Decreto interministeriale 25 settembre 1996; VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 dicembre 1998 di individuazione, per l'esercizio finanziario 1999, delle tematiche e dei settori di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione di cui all'articolo 9, lettera c) della legge n. 248/76 sopracitata nonché dello stanziamento di £. 370.270.000 a tal fine destinato, il quale è stato fatto oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti, con foglio n. 3 del 24 febbraio 1999 DECRETA Art. 1
Per l'esercizio finanziario 1999, i contributi di cui all'articolo 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio degli infortuni e delle malattie professionali nei seguenti settori: in attività produttive agro-alimentari (coltivazione, raccolta, trasformazione, stoccaggio e distribuzione) nelle strutture sanitarie in edilizia nei trasporti telecomunicazioni (limitatamente al tema delle onde elettromagnetiche) con specifico riferimento ad uno dei seguenti aspetti: - aspetti sanitari
- aspetti giuridico-istituzionali ed organizzativi
- aspetti tecnico-impiantistici.
2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta. Art. 2 1. Per le ricerche e gli studi di cui all'articolo 1 del presente decreto è stabilito lo stanziamento di £.370.270.000. 2. Lo stanziamento di cui al comma 1 potrà essere integrato con parte dei fondi di provenienza dell’esercizio finanziario 1999, che eventualmente si renderanno disponibili. Art.3 1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovrà essere spedita - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione III^ - Via Flavia, 6 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato. 3. Nella domanda di ammissione, redatta sulla base dello schema esemplificativo allegato al presente decreto (allegato A) e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo "www.minlavoro.it" , dovranno essere indicati i seguenti elementi:
denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della Società, Ente o persona richiedente; indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della Società, Ente o persona richiedente; titolo dello studio o ricerca proposta e durata prevista; nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato; indicazione della tematica e dell'area lavorativa oggetto dello studio o ricerca proposta; costo totale preventivato e contributo richiesto; numero di conto corrente bancario e relative coordinate intestato alla Società, Ente o persona richiedente; numero del conto di Tesoreria Unica - presso la Banca d’Italia - Tesoreria provinciale dello Stato (obbligatorio per gli Enti possessori);
4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale Rappresentante dell'Ente o Società richiedente. 5. Dovrà inoltre essere allegata, in quattro copie, la seguente documentazione:
un dettagliato progetto di studio o ricerca che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati; il curriculum del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto della ricerca proposta; il curriculum di eventuali collaboratori o consulenti; l'indicazione dei nominativi del gruppo di ricerca incaricato; l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della Società o Ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attività di studio o ricerca; l'indicazione delle precedenti esperienze della Società o Ente proponente nel settore oggetto della ricerca; un dettagliato preventivo di spesa.
6. Il preventivo di spesa dovrà essere redatto sulla base dei sottoindicati criteri:
le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente; dovrà essere indicata ogni singola voce del costo complessivo dello studio o ricerca proposta, con l'indicazione delle somme a carico del contributo richiesto; è possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione - mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta - delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali per una quota del contributo richiesto non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potrà essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta. è possibile imputare i costi di "gestione e funzionamento" della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5% del contributo richiesto;
7. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:
spese relative alla "manutenzione straordinaria" della struttura del soggetto proponente; spese di rappresentanza; spese per l'effettuazione di convegni e seminari; spese di pubblicazione dei risultati degli studi o ricerche ammesse alla contribuzione; i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o ricerca.
Art. 4 1. La valutazione dei progetti di studio e ricerca sarà effettuata dal Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale del 25 settembre 1996, sulla base dei seguenti criteri:
originalità tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10; ai fini dell’assegnazione del punteggio si terrà conto, in via prioritaria, della circostanza che il progetto di studio o ricerca riguardi nuove tecnologie e/o nuovi materiali e/o nuovi aspetti organizzativi; validità degli obiettivi; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10; validità della metodologia di studio e ricerca; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10; precedenti esperienze del soggetto proponente, del responsabile scientifico e del gruppo di ricerca sulla tematica oggetto della ricerca o studio proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10; congruità della spesa preventivata in relazione all'attività proposta e agli obiettivi prefissati; la ricorrenza del requisito della congruità riveste carattere essenziale al fine dell'ammissione alla contribuzione; economicità del progetto presentato; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 5 sulla base del seguente criterio:
- contributo richiesto inferiore a 50 milioni, punti 5;
- contributo richiesto tra 50 milioni e inferiore a 100 milioni, punti 4;
- contributo richiesto tra 100 milioni e inferiore a 150 milioni, punti 3;
- contributo richiesto tra 150 milioni e inferiore a 200 milioni, punti 2;
- contributo richiesto pari o superiore a 200 milioni, punti 1;
g. congruità dei tempi di realizzazione in relazione agli obiettivi proposti. Art.5 1. La votazione complessiva sarà determinata sulla base della verifica dei criteri di valutazione di cui ai punti e) e g) dell'articolo 4 del presente decreto e del punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto nelle fasi di valutazione; 2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della valutazione complessiva, che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'indirizzo "www.minlavoro.it"; 3. Sulla base della graduatoria saranno ammessi alla contribuzione per l'esercizio finanziario 1999 i progetti fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato. Art. 6 1. I contributi saranno erogati in tre quote sulla base della seguente procedura:
- la prima quota - pari al 25% - sarà erogata a seguito della stipula dell’apposita convenzione;
- la seconda quota - pari al 35% - sarà erogata a seguito della presentazione di un rapporto intermedio che illustri e documenti lo stato di avanzamento dell'attività di studio o ricerca e le spese sostenute, da sottoporsi al parere del Comitato tecnico-scientifico, e previa acquisizione e verifica di regolarità - da parte degli uffici centrali o periferici di questo Ministero - degli originali della documentazione giustificativa dì spesa relativa alla prima quota di contributo erogata;
- la terza quota - pari al 40% - sarà erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità - da parte degli Uffici centrali o periferici di questo Ministero - della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonché alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.
2. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10% a titolo Irpef se corrisposte a persone fisiche e del 4% a titolo Irpeg se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Art. 7 1. I risultati conclusivi degli studi o ricerche ammesse dovranno essere presentati entro il termine previsto nell’apposita convenzione, pena la riduzione dei contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo; 2. I risultati dovranno essere consegnati in quattro copie, unitamente ad una relazione di sintesi; dovranno inoltre essere presentate quattro copie della relazione conclusiva su cd-rom realizzato sulla base dello standard HTML. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di diffondere i risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione, ferma la facoltà di autorizzare la pubblicazione - senza fini di lucro - dell'esito delle ricerche da parte del soggetto beneficiario. Art. 8 1. L'onere di £. 370.270.000 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 3532 (U.P.B. 3.1.1.0) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1998. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 26 luglio 1999 F.to Il Ministro: SALVI Registrato alla Corte dei conti, il 18 agosto 1999Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 364 |